In questa pagina verranno pubblicati aggiornamenti su leggi, adempimenti e regolamenti, con la possibilità di fare domande relativamente a questi ambiti (utilizzando la funzione commenta in fondo alla pagina).
Attività funzionali all’insegnamento
Le attività funzionali all’insegnamento sono previste dall’art. 29 del CCNL 2006/2009 che recita:
”l’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”.
Il predetto art.29 è stato integrato nel nuovo CCNL del febbraio 2018 che conferma l’attuale orario di lavoro (articoli 28 e 29 CCNL/07), comprese le 40 + 40 ore per le attività funzionali.
Il credito scolastico
Il credito scolastico è un punteggio assegnato nello scrutinio di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria di II grado, basato sull’andamento degli studi dell’alunno/a. Esso è infatti dato dalla media dei voti, espressa in decimi, delle singole discipline. Tale media colloca l’alunno/a all’interno di una fascia di oscillazione prevista da una tabella ministeriale.
Attività alternative
La ricostruzione di carriera
La ricostruzione di carriera è un provvedimento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui prestano servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola dell’infanzia o primaria di ruolo, a cui gli insegnanti di religione cattolica hanno diritto quando entrano in ruolo, ovvero, dopo quattro anni di insegnamento con specifico titolo e idoneità diocesana, avendo accettato un incarico con posto orario con trattamento cattedra.
Libri di testo
Alla scelta dei libri di testo sono dedicate apposite riunioni degli organi collegiali nella seconda metà dell’anno scolastico.
Secondo l’Intesa “i libri per l’insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola primaria, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo”. La stessa Intesa ha però fissato alcune disposizioni particolari per i testi destinati all’Irc.
Esame di Stato del I ciclo e IRC
Nel novembre 2017, il sottosegretario Salvatore Giuliano così si esprimeva a seguito di diverse polemiche relative alla presenza degli IdR in sede d’esame: «quanto all’inserimento della religione cattolica tra le materie d’esame, si rappresenta che tale disciplina non rientra tra le prove scritte, previste all’articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 62 del 2017, e non costituisce oggetto del colloquio, atteso che lo stesso, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del citato decreto, è diretto a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente, secondo le vigenti indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con decreto ministeriale n. 254 del 2012».
Buonasera dott. Bergamasco. Sono un IDR della provincia di Avellino. Ho trovato il vostro Vademecum molto interessante. Non so se posso rivolgerle qualche domanda. Ho dei dubbi sulla corretta valutazione dello studio individuale assistito e non. Se programmato come bisogna valutarlo? Rientra nel Credito come la materia alternativa? Ringrazio anticipatamente
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Ho visionato il materiale. Ottimo
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